
ATD PLAST di Dreucci Luca &
C. s.a.s.
Via Mammianese 13
51017 Pescia (PT)
Tel e Fax 0572 478023
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Etichettatura ambientale
Tutti i nostri prodotti da imballaggio, sia neutri che stampati, sono realizzati
in Film Polipropilene con codifica PP05 (da decisione 97/129/CE)
Famiglia di materiale: Plastica
Conferimento: Secondo le disposizione del proprio Comune.
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Trattandosi di prodotti con limiti tecnologici non
siamo obbligati ad apporre l'etichetta su di essi.
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L’11 settembre
2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre
2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva
(UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5
dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi
aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri
informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
Oggi, gli aggiornamenti normativi hanno introdotto l’obbligatorietà
dell’etichettatura ambientale, ma questa novità ha fatto sorgere non pochi dubbi
interpretativi in merito ai contenuti da riportare in etichetta.
Per il nostro prodotto, seguendo le FAQ linee guida, si informa quanto segue:
Fonte( https://www.etichetta-conai.com/faqs/devono-essere-etichettati-anche-gli-imballaggi-neutri/)
FAQ
Devono essere etichettati anche gli imballaggi neutri?
Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono
una grafica o l’apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono
venduti tal quali ai clienti dai produttori.
La norma non esclude tali imballaggi dall’obbligo. Tuttavia, per alcune di
queste casistiche sono state rilevati importanti limiti tecnologici che
potrebbero non consentire l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul
packaging.
A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della
Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicitano due particolari
casistiche:
Gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da
trasporto e/o possibili semilavorati.
Nella nota si definisce che viste le criticità incontrate dagli operatori, sia
economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende
necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura
da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono
perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di
composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore
sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti
esterni, anche digitali.
Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione
I preincarti sono definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli
imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero
servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.
Anche per questa casistica di imballaggio si rilevano difficoltà oggettive per
l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale degli imballaggi: si potrebbe
trattare infatti di imballaggi destinati ai prodotti alimentari freschi (es.
prodotti di pescheria) che non possono essere stampati, in altri casi si tratta
di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con
certezza la destinazione d’uso (vale a dire se saranno imballaggi o prodotti
destinati all’uso domestico), in altri ancora si tratta di imballaggi
preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in
plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata.
Con l’obiettivo di superare tali criticità, Il Ministero della Transizione
Ecologica ha chiarito, con riferimento alla nota veicolata il 17 maggio 2021,
che per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto
qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi
della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella
corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese
disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle
informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al
banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti
internet con schede standard predefinite.
Ultima modifica il 15/10/2021
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